Statuto

Statuto dell’Associazione

Scuolatoro – Università Popolare Internazionale Biocentrica APS.”

 

ART. 1 - Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo

Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non

riconosciuta denominata “Scuolatoro – Università Popolare Internazionale Biocentrica” che si

richiama ai precedenti storici, alle funzioni ed al ruolo propri delle Università Popolari Italiane, fra le

quali prime per fondazione quelle di Firenze e di Napoli, di seguito indicata anche come

Associazione”. Per gli usi consentiti dalla legge può essere utilizzata l’abbreviazione “Scuolatoro

UNIPIB” e ha per simbolo un Airone tratto dal disegno originale di Rolando Mario Toro Araneda”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano in via Privata Luigi Cavenaghi n.19. Essa opera

in Italia e all’estero, e potrà trasferire la sede legale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto

il territorio nazionale e internazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede

Legale non comporta modifica statuaria.

3. l’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione

di Promozione Sociale”

A decorrere dell’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e a

Avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione

di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal

momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Scuolatoro

- Università Popolare Internazionale Biocentrica APS” oppure “ Scuolatoro Università Popolare

Internazionale Biocentrica Associazione di Promozione Sociale”. L’Associazione dovrà da quel

momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 - Principi e finalità

1. L’Associazione, apartitica e areligiosa, è senza scopo di lucro e persegue fini di utilità sociale nei

confronti degli associati e di terzi: non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle

condizioni socioeconomiche. L’Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno ai

valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e si prefigge tra gli altri di dare attuazione a quanto

specificatamente affermato dall’art. 26 comma 2 in materia di istruzione; alla Convenzione sui diritti

del bambino, del ragazzo e dell’adolescente approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite

il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione

Della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’associazione si riconosce nei principi della giustizia, dell’uguaglianza e della solidarietà sociale ed

economica, della partecipazione democratica alla vita della comunità, della promozione dei diritti

civili, sociali e umani in ambito nazionale ed internazionale e la sua azione è finalizzata a incrementare

i valori legati alla tutela delle fasce più fragili e alla promozione della parità tra uomini e donne, come

stabilito dalla normativa e dalla stessa Costituzione.

2. L’associazione ha una natura di promozione sociale, esercita in via esclusiva attività di interesse

generale per la maggior parte riportate nell’elenco di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti

settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2002, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione professionale, universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

ART. 4 – Attività dell’Associazione

L’Associazione Scuolatoro UNIPIB ha come oggetto principale la ricerca, lo sviluppo, la formazione e

la divulgazione del Paradigma Biocentrico e del patrimonio teorico e metodologico del Sistema

Biodanza di Rolando Mario Toro Araneda, i suoi principi teorico-metodologici correlati ai concetti di

Apprendimento Integrato ed Intelligenza Affettiva, quale principale fattore di sviluppo umano.

L’Associazione si propone altresì di tutelare i principi teorici ed i criteri metodologici alla base del

Sistema Biodanza così come definiti e impostati originariamente dall’ideatore.

L’Associazione Scuolatoro UNIPIB intende aderire alla Confederazione Nazionale delle Università

Popolari (C.N.U.P.I.), di cui può costituire sede territoriale decentrata, impegnandosi a rispettare e

condividere anche lo Statuto ai fini della tutela del nome storico “Università Popolare”.

Scuolatoro UNIPIB ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne

caratterizzano la sua costituzione:

a) promuovere lo sviluppo della Biodanza Sistema Rolando Toro, oltre che come scienza, anche

come una professione per coloro che vorranno diffonderla come operatori e proteggerla nella

sua corretta applicazione in ambito nazionale, europeo e mondiale, in conformità con i principi

metodologici sistemici di Rolando Mario Toro Araneda riportati nei suoi seguenti testi:

- Codice per raggiungere una lucidità discriminante che permetta di distinguere il Sistema

Biodanza da altre proposte di sviluppo umano.

- Difficoltà ed errori metodologici.

b) promuovere attività di formazione per Operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda,

nonché per la formazione e la specializzazione di operatori e professionisti del settore educativo,

sociale e sanitario, così come in quello della relazione di aiuto, nonché all’ambito delle

organizzazioni, pubbliche e private, ad impostazione Biocentrica che considerano il rispetto e la

protezione della vita come riferimento di base per le proprie attività, operatività e sviluppo. Dette

attività possono essere anche effettuate per conto di altri enti, inclusi quelli formativi e universitari.

c) promuovere la divulgazione e lo sviluppo dell’approccio teorico-metodologico Biocentrico in tutti

i settori della società e in special modo in quello Educativo, attraverso conferenze, seminari e

percorsi formativi finalizzati a:

- elevare nella cittadinanza la consapevolezza dell’importanza che rivestono l’intelligenza

affettiva e le condizioni idonee a promuoverla per garantire una consona stimolazione ai fini dello

sviluppo integrato dell’espressione genetica, del pieno benessere, dello sviluppo della coscienza

etica e della naturale tendenza alla cooperazione che afferiscono alla natura umana.

- favorire nell’essere umano, in tutte le fasi della sua esistenza, lo sviluppo integrato del

potenziale genetico ed il benessere armonico, quale suo diritto fondamentale.

d) istituire un Comitato Scientifico che, oltre ad accogliere e ricomprendere tutte le esperienze

scientifiche utili ad arricchire i propri programmi formativi, promuova e finanzi iniziative e progetti

di ricerca scientifica al fine di fornire utili apporti alla promozione ed all’applicazione, allo sviluppo

e alla divulgazione del Sistema Biodanza e del Paradigma Biocentrico a sostegno e fondamento

della proposta teorico-metodologica e pedagogica Biocentrica. Il Comitato Scientifico si riconosce

e fa proprio il Codice Deontologico dell’Operatore di Biodanza istituito da Rolando Mario Toro

Araneda e adottato da A.I.P.O.B. (Associazione Internazionale Professionale degli Operatori di

Biodanza Sistema Rolando Mario Toro Araneda). Il Comitato promuove inoltre il confronto

interdisciplinare inerente alle aree didattiche e di ricerca di ogni settore. Detto organo potrà

gestire centri di documentazione per la promozione di attività di studio e ricerca.

e) assicurare la coerenza sistemica della sua applicazione (ortodossia) al Modello teorico della

Biodanza, così come voluta dal suo ideatore Rolando Mario Toro Araneda, in modo da garantire

l’integrità della tecnica ed il coerente alto livello professionale dei suoi operatori;

f) promuovere l’integrazione e lo scambio di esperienze ed informazioni tra gli operatori e gli allievi

di Biodanza;

g) realizzare incontri, seminari, stage, convegni, tavole rotonde, conferenze, dibattiti in merito agli

argomenti la cui conoscenza ed il cui apprendimento siano considerati utili all’aggiornamento

professionali degli operatori;

h) elaborare, promuovere e realizzare, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati,

progetti e iniziative socioeducative e culturali che abbiano lo scopo di favorire il benessere psico

fisico dei membri della comunità civile, in particolare dei bambini, degli anziani e dei cittadini in

situazione di disagio personale e sociale.

i) istituire e gestire corsi per l’orientamento Universitario e professionale, corsi di insegnamento

teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di

qualificazione, di integrazione culturale e di recupero;

l) attuare progetti formativi dell’U.E., ciò anche per conto di Enti e/o istituzioni pubbliche e private

mediante la stipula di particolari convenzioni;

m) curare:

° l’organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e dirigenti

funzionari di amministrazioni pubbliche, private ed aziendali;

° la formazione dei docenti preordinata sia all’istruzione che all’integrazione degli alunni in

situazioni di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

° la promozione di corsi di aggiornamento, favorendo l’interscambio culturale e anche di corsi per

l’educazione degli adulti.

L’associazione potrà inoltre:

1) curare anche in forma diretta in coproduzione la produzione editoriale di libri, di prodotti

multimediali, nonché la loro distribuzione;

2) avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per ‘informazione o la comunicazione di massa;

3) favorire l’estensione delle proprie attività socioculturali attraverso forme consortili con altre

organizzazioni;

4) promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e

scientifica, collaborare con atri enti di ricerca o università;

5) proporsi come ente erogatore di servizi per associazioni ed enti pubblici e privati che perseguano

finalità che coincidano anche parzialmente con gli scopi statuari;

6) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini nonché a promuovere la consapevolezza

della necessaria salvaguardia delle condizioni elementari della vita che sottendono lo sviluppo

integrato dell’individuo, indispensabili per edificare una società Biocentrica e una cultura

sostenibile, di pace, cooperativa e solidale;

7) avanzare proposte al Parlamento, agli Enti Pubblici locali quali Consigli Comunali e

Circoscrizionali, Assessorati alla Cultura delle Regioni o della Amministrazione Provinciale,

Provveditorato agli Studi, Università Statali degli Studi, Scuole ed Istituti, attraverso una adeguata

concordata programmazione socioculturale sul territorio, al fine di:

- diffondere il paradigma e la pedagogia Biocentrica quale modello di sviluppo umano e sociale

che pone al centro la vita e le condizioni atte a promuoverla negli individui che formano una

comunità; che riconosca il ruolo dell’affettività quale istinto e bisogno fondamentale dell’essere

umano, nonché primario fattore di sviluppo cui dipendano importanti processi integrativi

funzionali allo sviluppo del potenziale genetico dell’individuo. Ciò implica la necessità di:

* promuovere percorsi formativi per le famiglie (accompagnamento alla nascita e genitorialità

consapevole) atti a ristabilire le funzionalità affettive, psico-somatiche e relazionali,

fondamentali dello sviluppo armonico e dell’apprendimento integrato dei bambini;

* includere l’approccio Biocentrico ed il Sistema Biodanza all’interno dei programmi formativi

scolastici, universitari e post-universitari inerenti alle professioni educative, socio-

assistenziali e sanitarie;

- contrastare ogni forma di repressione affettiva e di violenza (verbale e corporale) di cui sono

tutt’ora permeate in buona misura prassi pedagogiche familiari e scolastiche che sono alla

base di molte disfunzionalità e disagi tipici dell’odierno contesto socioculturale.

8) garantire attività preventive ed integrate per la tutela della salute pubblica;

9) promuovere l’intensificazione di relazioni di amicizia e culturali tra membri di Scuolatoro UNIPIB

e quelli appartenenti ad analoghi enti o associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la

reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee; esplicare la propria opera anche

attraverso l’interscambio continuo di informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie

Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi di insegnamento risultati più

idonei;

10) istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse

manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;

11) costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati

dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi dalle proprie attività

promozionali ed ogni altro contributo di Enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nella

sua sfera di azione.

Scuolatoro UNIPIB potrà inoltre:

- indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, incontri,

seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre e dibattiti.

- organizzare strutture ricreative e punti di ristoro, entrambi strettamente connessi all’attività

dell’organizzazione;

- utilizzare i contributi e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali per offrire

la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività

previste dallo Statuto;

- encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella

realizzazione degli scopi dell’associazione;

- istituire Albi onorifici;

- rilasciare tessere, attestati e diplomi:

- costruire, ristrutturare, condurre e gestire immobili;

- acquisire in proprietà, condurre o gestire immobili, comprese le aree annesse ed i servizi ad essi

accessori, quali posti di ristoro, ristoranti, bar, centri socioculturali;

- svolgere attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, compresa la concessione in uso, in

locazione o ad altro titolo di spazi e servizi nei confronti di iscritti, tesserati e partecipanti di altri enti

e società che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto

fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi tesserati e partecipanti e dei

tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

- concedere a terzi l’utilizzo dei propri beni, mobili o immobili, a vario titolo;

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e gestionale ivi comprese le

operazioni finanziarie, l’assunzione di mutui passivi, la concessione di fidejussioni ed avalli, anche a

favore di terzi, la concessione di ipoteche ed ogni operazione si possa ritenere utile, necessaria o

pertinente alla realizzazione dell’oggetto sociale.

Le operazioni finanziarie non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Per il raggiungimento di questi scopi, la società potrà assumere tutte le iniziative necessarie o

semplicemente utili.

Scuolatoro UNIPIB può comunque organizzare e gestire anche con strutture collaterali, attività lecite,

utili per il raggiungimento delle proprie finalità.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di

amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute

nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – Associati

1. Possono aderire all’associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro

che ne condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse

generale.

2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo

medesimo ed ai diritti che ne derivano. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può

essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il

numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva

comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al

presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi

dell’Associazione.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda

di amissione, che potrà essere sospesa da parte dell’Organo di amministrazione (o Consiglio

Direttivo) il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello

all’assemblea generale. Chi intendesse essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di

amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché

recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente, osservandone i

termini e l’aderenza agli scopi sociali;

- di accettare i regolamenti e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Detti requisiti rappresentano un criterio trasparente e non discriminatorio per essere accettati com

nuovi soci. Resta intesa la facoltà dell’Organo di Amministrazione, ove ravvisi il venir meno della

veridicità delle dichiarazioni rese sulla domanda di iscrizione, di rigettare detta domanda. La

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dall’Organo di

Amministrazione e comunicata agli interessati entro 60 giorni. L’aspirante associato può, entro 60

giorni da tale comumicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione

della successiva convocazione.

5. Ci sono due categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore della

Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7 dello

statuto.

ART: 6 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali:

- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

- frequentare i locali dell’associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività

- essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate per la partecipazione volontaria non

occasionale inerente ad attività svolte in accordo con il Consiglio Direttivo;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i

libri associativi.

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

- rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni;

- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

- versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale

quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

È escluso di diritto in via automatica il socio che non abbia versato il contributo annuale entro la fine

dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine

congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova

domanda di ammissione.

L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con la

maggioranza di due terzi per gravi motivi o nei seguenti casi:

- il socio abbia attuato attività che contrastino con gli scopi dell’Associazione;

- sia accertate persistenti violazioni degli obblighi statuari da parte dell’associato

soprattutto in merito al rispetto del Codice Deontologico dell’Operatore di Biodanza

e all’inosservanza della coerenza teorico-metodologica proposta da Rolando Mario Toro

Araneda, ideatore della Biodanza, i cui criteri sono da lui riportati nei testi intitolati “Codice

per raggiungere una lucidità discriminante che permetta di distinguere il Sistema Biodanza

da altre proposte di sviluppo umano” e “ Difficoltà ed errori metodologici” (Rolando Mario Toro

Araneda, dispensa di Metodologia III Corso di Formazione Docente, Scuolatoro, pp. 16-17)

- siano venuti meno i requisiti per l’appartenenza all’Associazione;

- il socio arrechi all’associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Laddove ricorrano una delle suindicate ipotesi il socio può essere escluso dall’associazione

mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni

dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato

che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo

di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,

purché sia fatta tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto

sul patrimonio della stessa.

ART. 8 – Organi

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea;

- l’Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

- il Presidente;

- l’Organo di controllo (nel caso ricorrano le condizioni stabilite dal D. Lgs. 117/2017);

- l’Organo di Revisione legale dei conti (nel caso ricorrano le condizioni stabilite dal D. Lgs. 117/2017).

ART. 9 Assemblea

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli

associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un

altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di

tre associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta via posta elettronica e/o

mediante pubblicazione sul sito “web” dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per

l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati; essa dovrà precisare l’ordine del giorno,

il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione (che non potrà intercorrere il medesimo giorno).

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta

richiesta motivata da 2/3 degli associati.

L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

-approva il bilancio d’esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice

terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;

- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli

associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia in numero degli associati

presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle

che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea straordinaria per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto o per deliberare lo scioglimento

dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza di almeno ¾ degli associati e in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24

ore dalla prima, l’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di due

terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento

dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 10 – Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)

1. L’Organo di amministrazione opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali

dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato

con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non

sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. Il

Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al

raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica

dell’esercizio;

- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

- istituire il Comitato Scientifico di Scuolatoro – UNIPIB e nominare i componenti.

 

2. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di otto componenti, nominati dall’Assemblea

per la durata di quattro anni. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche

associate ovvero indicate dagli associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente

la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più

consiglieri, l’Organo di Amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

ART. 11 – Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei

confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato,

per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la

maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente

convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge in sinergia con il

Consiglio Direttivo l’ordinaria amministrazione e le attività strumentali alla realizzazione delle attività

sociali, riferendo agli altri organi in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Nel caso di dimissioni del Presidente le relative

funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver

luogo alla prima Assemblea utile successiva.

ART. 12 – Organi di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.

Lgs. 117/2017 e svolge le seguenti funzioni:

- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

- viglia sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo , amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 18.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari.

ART: 13 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 3 D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore

contabile iscritto al relativo registro.

ART: 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate

comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell’esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART: 15 – Divieto di distribuzione utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione (a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge) fondi e riserve comunque

denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi associativi, anche nel caso di recesso o ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

ART. 16 – Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento

della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività

diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 – Bilancio di esercizio

1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio

di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea

entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell’Associazione, nel

rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

2. insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione

del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 18 - Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello

stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (ove istituito) tenuto a cura dello

stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta

all’organo direttivo il quale entro 30 giorni concorda con il richiedente un appuntamento presso la

sede legale in cui sono depositati i libri sociali.

ART. 19 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione. Le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fonte di una autocertificazione – resa ai sensi dell’art.

46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l’importo di 10,00 euro giornalieri e

150,00 mensili e l’Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione.

ART. 20 - Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura, anche dei propri associati, solo quando è necessario ai fini dello svolgimento delle

attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del

del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

in caso di scioglimento dell’Associazione , il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle

more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 – Rinvio3

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e

dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice

Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 11 dicembre 2022

 

 

 

Il Presidente Il segretario

Eliane Matuk Lucio Alberti di Valmontana